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Entro il 30 giugno 2023 obbligo di fruire delle ferie maturate nel 2021 maturate nel 2021

  • Immagine del redattore: Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
    Dott.sa Stefania Scaccabarozzi
  • 7 giu 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Il mancato rispetto del termine determina conseguenze sanzionatorie e contributive


C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per far fruire ai dipendenti le ferie maturate nel 2021.

Il datore di lavoro è infatti tenuto a verificare che i propri dipendenti abbiano fruito delle ferie entro i termini previsti dalla legge; il riferimento è al termine di 18 mesi stabilito dall’art.10 del DLgs. 66/2003 e alle ferie che il lavoratore subordinato ha maturato nel corso dell’anno 2021.


L'articolo 10 del D.lgs. 66/2003 specifica la durata minima e le modalità di fruizione del congedo, ma lascia spazio anche alla contrattazione collettiva. In particolare, la legge prevede un minimo di quattro settimane di ferie annuali, di cui almeno due settimane devono essere fruite consecutivamente dal lavoratore entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione e le restanti entro 18 mesi dall'anno successivo maturato senza inficiare eventuali variazioni previsto dal settore CCNL.

Con riferimento al 2021, due settimane dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2021 e le ulteriori due settimane dovranno essere utilizzate entro il 30 giugno 2023 (18 mesi dal 31 dicembre 2021). Da questo punto di vista, si segnala che i CCNL di settore possono, ad esempio, aggiungere ulteriori giorni di ferie oltre le quattro settimane previste dalla legge.


Inoltre, l'indennità in denaro (c.d. monetizzazione) non può essere sostituita al periodo minimo di quattro settimane (salvo casi eccezionali).

Questo perché la finalità delle ferie è quella di favorire il riposo e il recupero delle energie fisiche e mentali che i lavoratori spendono durante l'anno lavorativo, e il recupero non può essere assicurato se le ferie sono sostituite da indennità in denaro.

In deroga al suddetto divieto, la stessa clausola prevede una presunzione di monetizzazione del congedo minimo, segnatamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.


Tenendo conto di tutti questi fattori, quest'anno i datori di lavoro dovranno verificare l'utilizzo da parte dei propri dipendenti delle ferie maturate per il 2021 e potranno concordarne l'utilizzo entro il 30 giugno. In caso contrario, il mancato rispetto del termine (oltre a sottoporre il datore di lavoro a sanzioni) comporterà l'obbligo di versare i contributi INPS.

In particolare, il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse (o con il più ampio termine contrattuale). I datori di lavoro sono quindi tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute.



Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.




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