CIRCOLARI PER LA CLIENTELA - n° 5 del 25 febbraio 2024
L’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:
ai soli imprenditori individuali (con esclusione quindi dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, oppure alle Casse professionali private);
che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il regime forfetario a fini reddituali.
L’agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) “la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”.
La suddetta riduzione opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente (circ. INPS 19.2.2016 n. 35).
Lo Studio è disponibile per qualunque chiarimento.
Cogliamo l’occasione per porgerVi distinti e cordiali saluti.
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